Art. 12.

      1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 541 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

      «10. Le imprese farmaceutiche sono tenute ad assicurare che le condizioni di conservazione previste dalle caratteristiche del medicinale siano rispettate fino alla consegna dello stesso al medico. In particolare le imprese devono fornire ai propri informatori scientifici:

              a) le informazioni necessarie sulle norme di buona conservazione dei medicinali;

              b) gli appositi strumenti per la custodia e lo stivaggio dei medicinali durante il trasporto;

              c) i campioni delle specialità medicinali espressamente richiesti dai medici, al fine di evitare qualsiasi disfunzione conseguente alla conservazione, alla scadenza e allo stivaggio»;

          b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

      «13. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 7 si applica la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 30.000 euro»;

          c) il comma 14 è sostituito dal seguente:

      «14. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ad esclusione del comma 7, si applica la sanzione amministrativa pari a 30.000 euro».

 

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